Winwaste.Net - Software di Gestione Rifiuti
Winwaste.Net è interoperabile con il R.E.N.T.Ri.
Interoperabilità di Winwaste.Net con VI.VI.FIR di Ecocerved
WinGap - una finestra aperta su Winwaste.NET
Interoperabilità di Winwaste.Net con l'Albo gestori Ambientali
MyPDF - Modulo di Winwaste.Net per la scansione di documenti durante la registrazione
Fatturazione elettronica tra privati - integrazione tra WINWASTE.NET e DIGITAL HUB Zucchetti
Corsi di Formazione
Consulenza Ambientale

 

 

  logo

 10/11/2020

Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

 

ATTENZIONE!

Diverse parti del presente documento sono tratte da bozze del decreto di cui si attende la pubblicazione

 

Che cos’è?

E’ il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti, introdotto dopo l’abolizione del SISTRI.

 

Chi sono i soggetti obbligati?

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da operazioni di recupero/smaltimento con più di 10 dipendenti;

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

Le imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 c. 8;

I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

 

Chi sono i soggetti esonerati?

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi.

 

Da quando decorre l’obbligo di iscrizione?

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 100 dipendenti, e gli altri soggetti diversi dai produttori sono tenuti all’iscrizione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti sono tenuti all’iscrizione entro 18 mesi;

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e coloro che, non obbligati, intendano procedere all’iscrizione su base volontaria sono tenuti all’iscrizione entro 30 mesi;

I restanti soggetti obbligati entro 36 mesi.

 

A quanto ammontano i contributi annuali di iscrizione?

Il costo dei contributi annuali di iscrizione per ogni unità locale variano da un massimo di €.150,00 ad un minimo di €.60,00.

 

Sono previste sanzioni?

La mancata o irregolare iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto e dalle procedure operative.

Non è soggetta alle sanzioni la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto.

Le sanzioni, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 

In cosa consiste il R.E.N.T.R.I. Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti?

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è articolato in due sezioni:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (Formulario) e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto, ricavabili dai propri sistemi di geolocalizzazione.

E’ previsto l’invio mensile dei dati del registro elettronico, del formulario elettronico e del percorso, sottoforma di File in formato Xml firmati digitalmente.

Oltre all’invio dei dati è prevista la stampa in formato digitale e la relativa conservazione sostitutiva del registro e dei formulari elettronici presso uno dei soggetti abilitati alla conservazione digitale (Zucchetti, Aruba, Buffetti ecc…).

Con l’entrata in vigore del RENTRI si continuerà a presentare il MUD ma ne è prevista la pre-compilazione.

 

Per quando è previsto l’avvio del sistema?

Il RENTRI per diventare operativo deve superare diversi step:

  1. Digitalizzazione del sistema da parte dell’Albo Gestori Ambientali e Unioncamere

  2. Realizzazione del prototipo e prima sperimentazione da parte di alcune aziende

  3. Approvazione e pubblicazione del Decreto attuativo

  4. Sperimentazione da parte dI tutte le imprese obbligate

  5. Avvio definitivo

 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO

 

 

 

 

spz20