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19/10/2020

Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Le modifiche, entrate in vigore il 26/09/2020, sono evidenziate in rosso

 

PRODUTTORI

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali con più di 10 dipendenti, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, e questi integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Sono esonerati dall’obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione MUD di cui all’articolo 189.

 

TRASPORTATORI

Le imprese e gli enti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti (pericolosi e non pericolosi, speciali e urbani), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna all’impianto di destino, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

I registri sono tenuti presso la sede operativadell’impresa di trasporto, e questi integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI

Le imprese e gli enti che effettuano attività di intermediazione e commercializzazione senza detenzione, e i Consorzi (pericolosi e non pericolosi, speciali e urbani), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna all’impianto di destino, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

I registri sono tenuti presso la sede operativadell’impresa, e questi integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti (fotocopia), sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183 sono escluse dagli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti non pericolosi.

Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna all’impianto di destino.

I registri sono tenuti presso il centro di raccolta, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti e sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO

 

 

 

 

 

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