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 02/01/2021

Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: DAL 1 GENNAIO 2021 NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI

ELIMINATA LA DEFINIZIONE DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

A partite dal 1° gennaio 2021 il termine “assimilato” viene eliminato e sostituito con “rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale.

La nuova definizione di rifiuti urbani è stata riportata alla nuova lettera b-ter dell’articolo 183 ed è entrata in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies il 1° gennaio 2021.

Una differenza sostanziale con la precedente definizione sono i rifiuti prodotti dalle attività industriali, che rimarranno classificati speciali e non più rifiuti assimilati agli urbani (salvo rifiuti prodotti dagli uffici).

Riportiamo di seguito le nuove definizioni di RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI con gli allegati L-quater e L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale:

 

RIFIUTI URBANI dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.116/20

  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

 

ALLEGATO L-QUATER  Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

ALLEGATO L-QUINQUIES Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

 

RIFIUTI SPECIALI dal 1° gennaio 2021, art 184, secondo quanto disposto dall D.Lgs. n.116/20:

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 –bis (sottoprodotti);

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi dal comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dal comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi dal comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi dal comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dal comma 2;

i) i veicoli fuori uso.

 

  

Albo Nazionale Gestori Ambientali

 

Dato che questa modifica impatta fortemente con le autorizzazioni al trasporto attualmente in uso in Categoria 4 e 2Bis, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Delibera del 22/12/2020 ha stabilito che:

 

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti

d’iscrizione.

 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'ALBO

 

 

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