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05/03/2024

Pubblicato in G.U. n.52 del 02/03/24 il D.P.C.M. del 26 gennaio 2024 sulla nuova Dichiarazione Ambientale M.U.D. 2024

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2024 con cui è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023 da presentare nel 2024.

Il MUD resta articolato nelle consuete 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il termine per la presentazione del MUD slitta dal 30 aprile 2024 al 1 luglio 2024.

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL D.P.C.M. DEL 26 GENNAIO 2024

  

 CLICCA QUI PER SCARICARE GLI ALLEGATI L-QUATER ED L-QUINQUIES DEL D.LGS 152/06

 

 

 

 

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Rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Il nuovo modello di formulario: normativa e prassi operative.

16 Giugno 2022 - Ore 15:30 Guarda il video della diretta web

 16 giugno 2022

 

 

 

 

 

 

 

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 02/01/2021

Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: DAL 1 GENNAIO 2021 NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI

ELIMINATA LA DEFINIZIONE DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

A partite dal 1° gennaio 2021 il termine “assimilato” viene eliminato e sostituito con “rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale.

La nuova definizione di rifiuti urbani è stata riportata alla nuova lettera b-ter dell’articolo 183 ed è entrata in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies il 1° gennaio 2021.

Una differenza sostanziale con la precedente definizione sono i rifiuti prodotti dalle attività industriali, che rimarranno classificati speciali e non più rifiuti assimilati agli urbani (salvo rifiuti prodotti dagli uffici).

Riportiamo di seguito le nuove definizioni di RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI con gli allegati L-quater e L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale:

 

RIFIUTI URBANI dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.116/20

  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

 

ALLEGATO L-QUATER  Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

ALLEGATO L-QUINQUIES Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

 

RIFIUTI SPECIALI dal 1° gennaio 2021, art 184, secondo quanto disposto dall D.Lgs. n.116/20:

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 –bis (sottoprodotti);

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi dal comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dal comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi dal comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi dal comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dal comma 2;

i) i veicoli fuori uso.

 

  

Albo Nazionale Gestori Ambientali

 

Dato che questa modifica impatta fortemente con le autorizzazioni al trasporto attualmente in uso in Categoria 4 e 2Bis, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Delibera del 22/12/2020 ha stabilito che:

 

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti

d’iscrizione.

 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'ALBO

 

 

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO DI RICICLA.TV DEL 7 GENNAIO 2021

 

 

 

 

 

 

 

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 22/02/2021

VI.VI.FIR Vidimazione Virtuale dei FIR Formulari di Identificazione Rifiuto 

 

Che cos’è VI.VI.FIR?

Il VI.VI.FIR è un servizio in rete offerto gratuitamente dal sistema delle Camere di Commercio, attivo dal 1 marzo 2021, che permetterà alle imprese di scaricare formulari di identificazione rifiuto in formato PDF, direttamente o tramite il proprio software gestionale e di stamparli su fogli A4 con una normale stampante laser.

Questa surroga della vidimazione fisica, permette di non doversi recare fisicamente allo sportello della Camera di Commercio, così come avviene e, avverrà ancora, per la vidimazione dei formulari prestampati su carta chimica in 4 copie prodotti dalle tipografie autorizzate.

 

Qual’ è la norma che lo permette?

L'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020, al comma 5 stabilisce che: fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1 (R.E.N.T.R.I. Registro Elettronico per la Tracciabilità del Rifiuti), in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.

La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

    • Una copia rimane presso il produttore e l'altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
    • Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
    • Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
  • Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione

 

Il software Winwaste.Net è interoperabile con il sistema VI.VI.FIR?

Si, la Nica srl in tempi record ha prodotto una integrazione che permette l’interoperabilità del software Winwaste.Net con il sistema. Tramite questa integrazione Winwaste.Net è in grado di produrre e stampare su fogli A4, formulari in formato PDF già compilati, numerati e vidimati.

 

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA WEB DI RICICLA.TV DEL 3 MARZO 2021 PUBBLICATA SU YOUTUBE

 

VIVIFIR

 

 

 

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 10/11/2020

Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

 

ATTENZIONE!

Diverse parti del presente documento sono tratte da bozze del decreto di cui si attende la pubblicazione

 

Che cos’è?

E’ il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti, introdotto dopo l’abolizione del SISTRI.

 

Chi sono i soggetti obbligati?

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da operazioni di recupero/smaltimento con più di 10 dipendenti;

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

Le imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 c. 8;

I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

 

Chi sono i soggetti esonerati?

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi.

 

Da quando decorre l’obbligo di iscrizione?

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 100 dipendenti, e gli altri soggetti diversi dai produttori sono tenuti all’iscrizione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti sono tenuti all’iscrizione entro 18 mesi;

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e coloro che, non obbligati, intendano procedere all’iscrizione su base volontaria sono tenuti all’iscrizione entro 30 mesi;

I restanti soggetti obbligati entro 36 mesi.

 

A quanto ammontano i contributi annuali di iscrizione?

Il costo dei contributi annuali di iscrizione per ogni unità locale variano da un massimo di €.150,00 ad un minimo di €.60,00.

 

Sono previste sanzioni?

La mancata o irregolare iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto e dalle procedure operative.

Non è soggetta alle sanzioni la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto.

Le sanzioni, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 

In cosa consiste il R.E.N.T.R.I. Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti?

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è articolato in due sezioni:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (Formulario) e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto, ricavabili dai propri sistemi di geolocalizzazione.

E’ previsto l’invio mensile dei dati del registro elettronico, del formulario elettronico e del percorso, sottoforma di File in formato Xml firmati digitalmente.

Oltre all’invio dei dati è prevista la stampa in formato digitale e la relativa conservazione sostitutiva del registro e dei formulari elettronici presso uno dei soggetti abilitati alla conservazione digitale (Zucchetti, Aruba, Buffetti ecc…).

Con l’entrata in vigore del RENTRI si continuerà a presentare il MUD ma ne è prevista la pre-compilazione.

 

Per quando è previsto l’avvio del sistema?

Il RENTRI per diventare operativo deve superare diversi step:

  1. Digitalizzazione del sistema da parte dell’Albo Gestori Ambientali e Unioncamere

  2. Realizzazione del prototipo e prima sperimentazione da parte di alcune aziende

  3. Approvazione e pubblicazione del Decreto attuativo

  4. Sperimentazione da parte dI tutte le imprese obbligate

  5. Avvio definitivo

 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO

 

 

 

 

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