07/12/2020
Nuovo D.Lgs n.119 del 3 settembre 2020: VEICOLI FUORI USO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 227 del 12 Settembre 2020, il Decreto Legislativo n. 119 del 03 Settembre 2020 in attuazione delle disposizioni comunitarie, che interviene in materia di economia circolare e modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso.
Le modifiche decorrono dal 27 Settembre 2020:
- all’art. 5 D.lgs. 209/2003 è stato aggiunto un comma 1bis il quale prevede che il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta autorizzato (autodemolitore) oppure, in caso di acquisto di un altro veicolo, è accettato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato e da essi gestito in regime di deposito temporaneo, ai fini del successivo trasporto presso centri di raccolta autorizzati.
Il deposito temporaneo dei veicoli è consentito con un termine massimo di 30 giorni, esso è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.
- al comma 10 viene introdotto il Registro Unico telematico dei veicoli fuori uso, il quale è istituito presso il centro elaborazioni dati della Direzione Generale per la motorizzazione delle infrastrutture e dei trasporti.
- I produttori (Case Automobilistiche) si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.
- I centri di raccolta autorizzati (autodemolitori) devono effettuare entro 10 giorni lavorativi, dall’ingresso del veicolo nel centro, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA.
Devono installare entro il 31 Dicembre 2020 un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso e, nel caso in cui tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, potranno richiedere all’Autorità competente la concessione di utilizzare sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta per un periodo ulteriore di 12 mesi.
Devono garantire la tracciabilità dei ricambi con l’indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso devono essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
Dovranno utilizzare, a seguito di un DPR che sarà emanato entro 180 giorni dal Decreto, il nuovo Registro Unico Telematico dei veicoli fuori uso che sostituirà il “Registro della Questura” previsto dal D.Lgs. 285/1992.
- In merito alle sanzioni si evidenzia che, chiunque non effettua la comunicazione MUD, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.
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