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22/10/2020

Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE E SANZIONI 

Le modifiche, entrate in vigore il 26/09/2020, sono evidenziate in rosso

Responsabilità del Produttore del rifiuto per conferimenti in D13, D14, D15

A decorrere dal 26/09/2020 e fino all’entrata in vigore del nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti di cui all’art. 188-bis del D.lgs 152/06, il produttore, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

  

Sanzioni Art. 258 del D.lgs 152/06

A decorrere dal 26/09/2020, le sanzioni hanno subito delle modifiche, nelle tabelle sottostanti sono evidenziate in rosso.

Illecito Art. violato Art. sanzione Sanzione
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi Art. 190 Art. 258 comma 2 Amministrativa da 2.000 a € 10.000
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi Art. 190 Art. 258 comma 2 Amministrativa da € 10.000 a € 30.000 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti Art. 190 Art. 258 comma 3 Amministrativa da € 1.040 a € 6.200
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti Art. 190 Art. 258 comma 3 Amministrativa da € 2.070 a € 12.400

 

Illecito Art. violato Art. sanzione Sanzione
Incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per errori solo formali che consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute Art. 190 Art. 258 comma 5 Amministrativa da € 260 a € 1.550
Mancata conservazione dei registri di carico e scarico Art. 190 Art. 258 comma 5 Amministrativa da € 260 a € 1.550
Trasporto rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto Art. 193 Art. 258 comma 4 Amministrativa da € 1.600 a € 10.000
Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto Art. 193

Art. 258 comma 4 e

Art. 483 CP

Amministrativa da € 1.600 a € 10.000 e

Reclusione fino a 2 anni

Trasporto rifiuti con formulario incompleto o inesatto ma contenente tutte le informazioni per ricostruire gli elementi mancanti Art. 193 Art. 258 comma 5 Amministrativa da € 260 a € 1.550
Mancata conservazione del formulario Art. 193 Art. 258 comma 5 Amministrativa da € 260 a € 1.550

Illecito Art. violato Art. sanzione Sanzione
Chi predispone un certificato di analisi falso e chi lo utilizza durante il trasporto Art. 193

Art. 258 comma 4 e

Art. 483 CP

Amministrativa da € 1.600 a € 10.000 e

Reclusione fino a 2 anni

Omessa o incompleta presentazione del MUD Art. 189 Art. 258 comma 1 Amministrativa da 2.000 a € 10.000
Incompleta o inesatta comunicazione del MUD per errori solo formali comunque dimostrabili con denunce o formulari o fatture Art. 189 Art. 258 comma 5 Amministrativa da € 260 a € 1.550
Tardato invio della comunicazione del MUD entro 60 giorni dalla scadenza Art. 189 Art. 258 comma 1 Amministrativa da € 26 a € 160

 

 

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