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20/10/2020

Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: IL FORMULARIO

Le modifiche, entrate in vigore il 26/09/2020 sono evidenziate in rosso

FORMULARIO

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, emesso da apposito bollettario a ricalco dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto, dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 1 (RENTRI), la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento cartaceo originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

Attenzione!!

Questo vuol dire che il trasportatore deve attivare delle procedure che garantiscano la conservazione delle quarte copie cartacee dei formulari; solo così il produttore/detentore potrà aderire a questa modalità di trasmissione. In assenza di ciò la P.E.C. serve solo come anticipazione della quarta copia che sarà inviata cartaceamente entro un tempo che il decreto non definisce.

Il formulario non è obbligatorio per:

il trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi al soggetto che gestisce il servizio pubblico;

i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Attenzione!! L’esonero dall’emissione del formulario NON esonera il produttore dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto nella categoria 2Bis.

Non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri, e la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Il formulario non è obbligatorio per:

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212*.

Attenzione!! Il legislatore non chiarisce cosa si intende per ‘piccoli interventi edili’.

Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture) con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Sosta tecnica / Trasbordo / Micro-raccolta

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, aa) , purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Trasporto Intermodale

Fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) , a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito.

Nell’ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

 

 

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