22/10/2020
Nuovo D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 in pillole: RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE E SANZIONI
Le modifiche, entrate in vigore il 26/09/2020, sono evidenziate in rosso
Responsabilità del Produttore del rifiuto per conferimenti in D13, D14, D15
A decorrere dal 26/09/2020 e fino all’entrata in vigore del nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti di cui all’art. 188-bis del D.lgs 152/06, il produttore, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
Sanzioni Art. 258 del D.lgs 152/06
A decorrere dal 26/09/2020, le sanzioni hanno subito delle modifiche, nelle tabelle sottostanti sono evidenziate in rosso.
Illecito | Art. violato | Art. sanzione | Sanzione |
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi | Art. 190 | Art. 258 comma 2 | Amministrativa da € 2.000 a € 10.000 |
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi | Art. 190 | Art. 258 comma 2 | Amministrativa da € 10.000 a € 30.000 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile |
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti | Art. 190 | Art. 258 comma 3 | Amministrativa da € 1.040 a € 6.200 |
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti | Art. 190 | Art. 258 comma 3 | Amministrativa da € 2.070 a € 12.400 |
Illecito | Art. violato | Art. sanzione | Sanzione |
Incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per errori solo formali che consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute | Art. 190 | Art. 258 comma 5 | Amministrativa da € 260 a € 1.550 |
Mancata conservazione dei registri di carico e scarico | Art. 190 | Art. 258 comma 5 | Amministrativa da € 260 a € 1.550 |
Trasporto rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto | Art. 193 | Art. 258 comma 4 | Amministrativa da € 1.600 a € 10.000 |
Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto | Art. 193 |
Art. 258 comma 4 e Art. 483 CP |
Amministrativa da € 1.600 a € 10.000 e Reclusione fino a 2 anni |
Trasporto rifiuti con formulario incompleto o inesatto ma contenente tutte le informazioni per ricostruire gli elementi mancanti | Art. 193 | Art. 258 comma 5 | Amministrativa da € 260 a € 1.550 |
Mancata conservazione del formulario | Art. 193 | Art. 258 comma 5 | Amministrativa da € 260 a € 1.550 |
Illecito | Art. violato | Art. sanzione | Sanzione |
Chi predispone un certificato di analisi falso e chi lo utilizza durante il trasporto | Art. 193 |
Art. 258 comma 4 e Art. 483 CP |
Amministrativa da €€ 1.600 a € 10.000 e Reclusione fino a 2 anni |
Omessa o incompleta presentazione del MUD | Art. 189 | Art. 258 comma 1 | Amministrativa da €2.000 a € 10.000 |
Incompleta o inesatta comunicazione del MUD per errori solo formali comunque dimostrabili con denunce o formulari o fatture | Art. 189 | Art. 258 comma 5 | Amministrativa da € 260 a € 1.550 |
Tardato invio della comunicazione del MUD entro 60 giorni dalla scadenza | Art. 189 | Art. 258 comma 1 | Amministrativa da € 26 a € 160 |
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